Scatta l'obbligo del Green Pass, dove e come utilizzarlo

Il Consiglio dei Ministri scioglie il nodo su scuola e trasporti

venerdì 6 agosto 2021
A cura di La Redazione
A partire da oggi, 6 agosto, in ottemperanza alle disposizioni governative di cui al decreto-legge in oggetto, è obbligatorio consentire l'accesso ad attività e servizi esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con contestuale esibizione del documento di identità.

Ieri il Consiglio dei Ministri si è riunito per definire i termini dell'obbligatorietà della certificazione, approvando, in serata un nuovo decreto legge con particolare riferimento al comparto scuola e trasporti, esposto in un briefing da parte dei Ministri dell'Istruzione Patrizio Bianchi, della Salute Roberto Speranza e delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini.

Il Green Pass sarà obbligatorio per personale docente e Ata delle scuole, ma non per gli studenti, mentre l'obbligo si estende anche agli studenti universitari per garantire il ritorno alle lezioni in presenza. I docenti che non avranno il green pass dopo 5 giorni di assenza verranno sospesi. A scuola si tornerà con obbligo di distanziamento e di mascherine per tutti tranne che per i bambini con meno di 6 anni e coloro che sono esonerati dall'indossarla.

Per quanto riguarda i trasporti, il green pass non sarà obbligatorio per bus e metropolitane del trasporto pubblico locale a cui si impone una capienza dell'80% anche in zona gialla. Obbligo di Green Pass invece per i viaggi a lunga percorrenza, dall'1 settembre al 31 dicembre, e quindi per treni intercity, intercity notte e AV, aerei, navi, traghetti e autobus interregionali.

«Sindaci e presidenti di Regione avranno possibilità molto limitate, in presenza di particolari situazioni potranno agire su quelle ma non estendere decisioni al territorio regionale» - ha sottolineato Bianchi.

La certificazione verde sarà obbligatoria per:
Sono esclusi dall'obbligo di green pass bambini e ragazzi di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti alla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Per accedere a locali e servizi al chiuso è raccomandato presentarsi con un po' di anticipo per i tempi di verifica, muniti di green pass in formato cartaceo o digitale e di un documento di riconoscimento.

La certificazione verde o green pass può essere cartacea o digitale e si ottiene: Si può ottenere il Green Pass con l'app Io, con l'app Immuni, accedendo sul sito https://www.dgc.gov.it/web/ o rivolgendosi al proprio medico di famiglia, al pediatra di libera scelta o in farmacia.

Chi non ha ricevuto il messaggio di testo dal Ministero della Salute contenente il link per scaricare la certificazione in seguito a vaccinazione, anche prima dose, guarigione dal Covid, o esito di tampone negativo, potrà recuperare il codice Authcode collegandosi al link https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth

Sul portale dovrà inserire il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e indicazione dell'evento (vaccinazione, guarigione o tampone) con relativa data. Apparirà il codice Authcode con cui richiedere il green pass sul sito web o utilizzando l'app "Immuni".

Per i cittadini provenienti da Paesi che non hanno adottato le certificazioni verdi COVID-19, è possibile accedere a servizi e attività per cui è previsto l'obbligo di Green Pass previa esibizione di certificazione equipollente, che contenga gli stessi dati contenuti nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e che, in caso di vaccinazione, attesti l'utilizzo di uno dei vaccini la cui somministrazione è autorizzata in Italia) e di un documento di identità.

Il controllo del possesso di Green pass è riservato a titolari e gestori dei servizi e delle attività per cui è previsto l'obbligo. Il Governo ha reso disponibile una app chiamata VerificaC19 che può essere installata su un dispositivo mobile iOs o Android. In caso di violazione è disposta una sanzione da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Se la violazione è ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio può essere chiuso da 1 a 10 giorni.