Speciale
Green Pass sui luoghi di lavoro, il parere di Giovanni Assi
Il consulente del lavoro, consigliere Unimpresa, spiega i dettagli del nuovo obbligo attivo dal prossimo 15 ottobre
Trinitapoli - lunedì 27 settembre 2021
11.34
In questi giorni uno degli argomenti più discussi è l'introduzione dell'obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro, argomento che sta generando non poca confusione tra i datori di lavoro e i lavoratori su quali effettivamente siano gli obblighi e le azioni da porre in essere nelle aziende italiane rispetto alle situazioni che possono venirsi a creare.
Abbiamo cercato di fare chiarezza con uno dei maggiori esperti in materia di lavoro del territorio pugliese, il dott. Giovanni Assi, noto consulente del lavoro, che opera su tutto il territorio nazionale, con studio a Trani, Bari, Roma e Milano, e che annovera tra i suoi clienti aziende multinazionali leader di settore. Il dottor Assi inoltre è consigliere nazionale Unimpresa, con delega al Lavoro e al Welfare ed è spesso chiamato a partecipare ai tavoli ministeriali con le parti sociali.
Dott. Assi ci dica qualcosa di più su questo nuovo obbligo, in particolare sulle tempistiche e su chi siano i destinatari?
«Il D.L. N.127 DEL 21.09.2021 ha previsto che chiunque svolga attività lavorativa ha l'obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19.
Tale obbligo vale anche per tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione (ad esempio i tirocinanti) o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Sono esentati dal suddetto obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021.
L'obbligo decorre dal 15 ottobre 2021 e varrà fino al 31 dicembre 2021.
L'obbligo di esibizione della certificazione verde COVID 19 è vigente anche in caso di svolgimento di attività lavorativa presso aziende terze committenti (ad esempio in caso di lavori in appalto), che potranno procedere, con propri delegati, alla verifica del possesso della stessa».
Chi e come effettua la verifica e soprattutto quali sono le sanzioni previste in caso di inadempimento?
«Le attività di verifica sono a carico del Datore di Lavoro che può individuare con atto formale propri delegati alla verifica.
Entro il 15 ottobre 2021 il Datore di Lavoro definirà le modalità operative interne all'azienda per l'organizzazione delle verifiche di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID 19, prevedendo il controllo prioritariamente in fase di accesso ai luoghi di lavoro, nonché individuerà formalmente i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni.
Le verifiche sul possesso della certificazione verde COVID 19 dovranno avvenire adoperando l'applicazione VerificaC19, senza registrazione e conservazione di alcun dato. Le verifiche verranno effettuate quotidianamente, preferibilmente in fase di ingresso, anche a campione. Il soggetto che effettua tali verifiche dovrà ricevere espressa e formale autorizzazione al trattamento dei dati nonché puntuali istruzioni in tal senso, ai sensi della normativa per la privacy vigente.
Dal 15 ottobre 2021 il lavoratore, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione verde, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione. Per le imprese con meno di 15 dipendenti dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il Datore di lavoro può sospendere il lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta e non oltre il 31 dicembre 2021.
Il datore di lavoro qualora non svolga la funzione di organizzazione e verifica è punito con una sanzione da 400 a 1.000 euro che, in caso di reiterata violazione, sarà raddoppiata».
Oltre che per il datore di lavoro, sono previste delle sanzioni in caso di inadempimento anche per il lavoratore?
«Qualora il lavoratore eluda i controlli posti in essere dal datore di lavoro ed acceda ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di cui all'art. 3 commi 1 e 2 del D.L. n.127 del 21.09.2021 è punito con la sanzione di cui all'art. 3 comma 9 del medesimo decreto (sanzione amministrativa prevista dal comma 1, art. 4 del D.l. n.19/2020 stabilita in euro da 600 a 1500), ferme restando le possibili conseguenze disciplinari».
Per quei lavoratori che non intendessero vaccinarsi, ci sono soluzioni alternative per poter lavorare?
«Il lavoratore che non intende vaccinarsi potrà a proprie spese (al momento non vi sono obblighi per i datori di lavoro in tal senso, anche se il mondo sindacale sta facendo pressioni a tal fine) sottoporsi ad un tampone e conseguire il certificato verde COVID 19, la cui durata ovviamente sarà temporanea, ovvero 48 o 72 ore in base al tipo di tampone effettuato (antigenico o molecolare)».
Per maggiori informazioni
STUDIO ASSI
Via Rossini, 20
76125 Trani (BT)
Bari - Via Sagarriga Visconti n. 100
Milano - Via Ippolito Rosellini n. 10
Roma - Via Barletta n. 29
Abbiamo cercato di fare chiarezza con uno dei maggiori esperti in materia di lavoro del territorio pugliese, il dott. Giovanni Assi, noto consulente del lavoro, che opera su tutto il territorio nazionale, con studio a Trani, Bari, Roma e Milano, e che annovera tra i suoi clienti aziende multinazionali leader di settore. Il dottor Assi inoltre è consigliere nazionale Unimpresa, con delega al Lavoro e al Welfare ed è spesso chiamato a partecipare ai tavoli ministeriali con le parti sociali.
Dott. Assi ci dica qualcosa di più su questo nuovo obbligo, in particolare sulle tempistiche e su chi siano i destinatari?
«Il D.L. N.127 DEL 21.09.2021 ha previsto che chiunque svolga attività lavorativa ha l'obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19.
Tale obbligo vale anche per tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione (ad esempio i tirocinanti) o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Sono esentati dal suddetto obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021.
L'obbligo decorre dal 15 ottobre 2021 e varrà fino al 31 dicembre 2021.
L'obbligo di esibizione della certificazione verde COVID 19 è vigente anche in caso di svolgimento di attività lavorativa presso aziende terze committenti (ad esempio in caso di lavori in appalto), che potranno procedere, con propri delegati, alla verifica del possesso della stessa».
Chi e come effettua la verifica e soprattutto quali sono le sanzioni previste in caso di inadempimento?
«Le attività di verifica sono a carico del Datore di Lavoro che può individuare con atto formale propri delegati alla verifica.
Entro il 15 ottobre 2021 il Datore di Lavoro definirà le modalità operative interne all'azienda per l'organizzazione delle verifiche di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID 19, prevedendo il controllo prioritariamente in fase di accesso ai luoghi di lavoro, nonché individuerà formalmente i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni.
Le verifiche sul possesso della certificazione verde COVID 19 dovranno avvenire adoperando l'applicazione VerificaC19, senza registrazione e conservazione di alcun dato. Le verifiche verranno effettuate quotidianamente, preferibilmente in fase di ingresso, anche a campione. Il soggetto che effettua tali verifiche dovrà ricevere espressa e formale autorizzazione al trattamento dei dati nonché puntuali istruzioni in tal senso, ai sensi della normativa per la privacy vigente.
Dal 15 ottobre 2021 il lavoratore, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione verde, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione. Per le imprese con meno di 15 dipendenti dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il Datore di lavoro può sospendere il lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta e non oltre il 31 dicembre 2021.
Il datore di lavoro qualora non svolga la funzione di organizzazione e verifica è punito con una sanzione da 400 a 1.000 euro che, in caso di reiterata violazione, sarà raddoppiata».
Oltre che per il datore di lavoro, sono previste delle sanzioni in caso di inadempimento anche per il lavoratore?
«Qualora il lavoratore eluda i controlli posti in essere dal datore di lavoro ed acceda ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di cui all'art. 3 commi 1 e 2 del D.L. n.127 del 21.09.2021 è punito con la sanzione di cui all'art. 3 comma 9 del medesimo decreto (sanzione amministrativa prevista dal comma 1, art. 4 del D.l. n.19/2020 stabilita in euro da 600 a 1500), ferme restando le possibili conseguenze disciplinari».
Per quei lavoratori che non intendessero vaccinarsi, ci sono soluzioni alternative per poter lavorare?
«Il lavoratore che non intende vaccinarsi potrà a proprie spese (al momento non vi sono obblighi per i datori di lavoro in tal senso, anche se il mondo sindacale sta facendo pressioni a tal fine) sottoporsi ad un tampone e conseguire il certificato verde COVID 19, la cui durata ovviamente sarà temporanea, ovvero 48 o 72 ore in base al tipo di tampone effettuato (antigenico o molecolare)».
Per maggiori informazioni
STUDIO ASSI
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76125 Trani (BT)
Bari - Via Sagarriga Visconti n. 100
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Roma - Via Barletta n. 29